Art. 2.
(Pubblicazione).

      1. Due persone che concludono un contratto di convivenza ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio dello stato civile nel comune dove uno dei due ha la residenza o nel comune dove intendono stabilire la loro residenza comune.

 

Pag. 4


      2. Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di modificare il contratto già registrato presso l'ufficio dello stato civile, occorre che ciò sia espressamente dichiarato in modo congiunto da entrambi i contraenti. L'atto che apporta le modifiche deve essere unito al contratto originario.